Compiti del Consiglio federale
Elaborare le leggi
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento nuove leggi e propone come attuare le decisioni del Popolo. Le sue proposte hanno ampie fondamenta: tengono conto dei pareri dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni e dei gruppi coinvolti. Dopo la consultazione, il Consiglio federale trasmette il progetto al Parlamento affinché deliberi e decida in merito.
Attuare le decisioni del Parlamento
Non appena il Parlamento opta per una legge, il Consiglio federale emana le corrispondenti ordinanze che definiscono in che modo la legge deve essere concretamente attuata. Se il Parlamento esige determinate misure, il Consiglio federale si adopera affinché esse siano adottate.
Informare
Il Consiglio federale informa, attraverso diversi canali, i Cantoni, il Parlamento e l’opinione pubblica in merito alle sue decisioni e intenzioni. Illustra gli oggetti delle votazioni popolari negli opuscoli informativi rossi, che gli aventi diritto di voto ricevono per posta e che sono consultabili su Internet.
Dirigere l’Amministrazione federale
Il Consiglio federale dirige l’Amministrazione federale con i suoi circa 40 000 collaboratori. Essa è suddivisa in sette dipartimenti. Ogni membro del Consiglio federale è a capo di un dipartimento.
Pianificare il futuro
Il Consiglio federale definisce l’orientamento futuro: stabilisce indirizzi politici, fissa gli obiettivi e indica come intende utilizzare i fondi della Confederazione. Per i suoi progetti deve ottenere la maggioranza in Parlamento e, se necessario, anche del Popolo e dei Cantoni.
Indirizzi politici del Consiglio federale per la legislatura 2023 – 2027
1. La Svizzera assicura la propria prosperità in modo sostenibile e coglie le opportunità offerte dalla tecnologia digitale.
2. La Svizzera promuove la coesione nazionale e intergenerazionale
3. La Svizzera garantisce la sicurezza, promuove la pace e agisce in modo coerente e affidabile a livello internazionale
4. La Svizzera protegge il clima e tutela le risorse naturali.
Governare in tempo di crisi
Se la sicurezza interna o esterna della Svizzera è in pericolo e vi è urgenza, il Consiglio federale ha il potere di emanare ordinanze di necessità limitate nel tempo se per questi provvedimenti non può basarsi su leggi già esistenti (art. 185 Cost.). In caso di pericolo straordinario per la salute pubblica è invece la legge sulle epidemie che conferisce al Consiglio federale competenze di ampia portata. In una situazione di grave penuria il Consiglio federale può ordinare misure volte a garantire l’approvvigionamento economico del Paese (Legge sull’approvvigionamento del Paese). Anche la legge sull’asilo, la legge sulla esecuzione e sul fallimento, la legge sulla tariffa delle dogane e la legge sulle telecomunicazioni attribuiscono del Consiglio federale la competenza di gestire le situazioni di crisi.