La genesi di una
nuova legge richiede tempo e prevede diverse fasi. Al processo legislativo partecipano diversi attori.
Solo quando tutti hanno contribuito e solo quando il Consiglio nazionale e il
Consiglio degli Stati hanno raggiunto un’intesa sul suo tenore, la legge può
essere messa in vigore dal Consiglio federale. Ma solo se il Popolo è d’accordo.
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Impulso
L’impulso per una nuova legge proviene dal
Consiglio federale o dal Parlamento (con un’iniziativa parlamentare, una
mozione o un postulato). Anche i Cantoni possono chiedere una nuova legge (iniziativa
cantonale).
2
Avamprogetto
Il Consiglio federale incarica il dipartimento
in questione di elaborare un avamprogetto di legge, sul quale tutti i dipartimenti
e gli uffici interessati sono chiamati a esprimersi (consultazione degli
uffici).
3
Consultazione
Il dipartimento in questione sottopone
l’avamprogetto al Consiglio federale che apre la consultazione: tutti i
cittadini, i Cantoni e i Comuni nonché i partiti, le associazioni, i sindacati,
le chiese e i gruppi di interesse possono esprimersi sull’avamprogetto.
4
Disegno
Il dipartimento in questione rielabora
l’avamprogetto e lo adegua in base ai risultati della consultazione.
Successivamente sottopone il disegno di legge al Consiglio federale.
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Messaggio del Consiglio federale
Il Consiglio federale esamina il disegno di
legge e lo trasmette al Parlamento.
6
Esame preliminare da parte della commissione della Camera prioritaria
I presidenti del Consiglio nazionale e del
Consiglio degli Stati decidono se il progetto verrà dapprima trattato nel
Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati. Una commissione della Camera
prioritaria discute il testo e presenta una proposta al suo Consiglio (Camera
prioritaria).
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Esame della Camera prioritaria (ad es. Consiglio nazionale)
La Camera prioritaria ha tre possibilità: può considerare la legge superflua e
non entrare in materia sul progetto, rinviare il testo incaricando il Consiglio
federale o la commissione di rielaborarlo oppure deliberare in dettaglio e
prendere una decisione.
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Esame preliminare da parte della commissione della seconda Camera
La commissione della seconda Camera esamina il
testo adottato dalla Camera prioritaria e presenta una proposta al suo
Consiglio (seconda Camera).
9
Esame della seconda Camera (ad es. Consiglio degli Stati)
La seconda Camera ha le stesse opzioni della
Camera prioritaria: non entrata in materia, rinvio o esame di dettaglio e
decisione.
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Appianamento delle divergenze nella Camera prioritaria
Se la decisione del Consiglio nazionale diverge
da quella del Consiglio degli Stati, si avvia una procedura di appianamento
delle divergenze. La commissione della Camera prioritaria presenta una proposta
al suo Consiglio.
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Appianamento delle divergenze nella seconda Camera
Dopo la discussione e la votazione su questa
proposta, la commissione della seconda Camera incaricata dell’esame tratta le
divergenze rimanenti e presenta una proposta al suo Consiglio.
12
Conferenza di conciliazione
Se dopo tre deliberazioni il Consiglio
nazionale e il Consiglio degli Stati non hanno ancora raggiunto un’intesa, ha
luogo una conferenza di conciliazione. Questa si compone di membri delle
commissioni incaricate dell’esame. Insieme cercano un’intesa che viene
sottoposta prima alla Camera prioritaria e poi alla seconda Camera.
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Votazione finale nella Camera prioritaria e nella seconda Camera
Raggiunta l’intesa, il Consiglio nazionale e il
Consiglio degli Stati passano alla votazione finale. Il Parlamento decide la
nuova legge.
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Referendum facoltativo
La legge decisa dal Parlamento viene presentata
al Popolo che ha l’ultima parola («Referendum»: dal latino convocatio ad
referendum, ossia convocazione per riferire à pag. 22). Se entro 100 giorni non viene lanciato un referendum contro
questa legge, il Consiglio federale può metterla in vigore.
15
Votazione popolare
Se il referendum contro la legge è riuscito, il
Popolo è chiamato a votare.
16
Entrata in vigore
Se la maggioranza dei votanti approva la nuova
legge, il Consiglio federale può metterla in vigore.
Legiferare d’urgenza
«Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo». È quanto recita l’articolo 165 della Costituzione federale. In determinati casi gli aventi diritto di voto possono essere chiamati a votare a posteriori su una «legge federale urgente».