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Il Parlamento

Organizzazione del Parlamento

Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale rappresenta il Popolo svizzero. Il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni. I due Consigli sono equivalenti: tutti gli oggetti sono trattati sia dal Consiglio nazionale sia dal Consiglio degli Stati. Le loro decisioni devono concordare per poter entrare in vigore.

Camera bassa: il Consiglio nazionale

  • Il Consiglio nazionale rappresenta il Popolo svizzero. È composto da 200 seggi. Maggiore è il numero di abitanti in un Cantone, più sono i seggi che il Cantone possiede. Ciascun Cantone ha diritto ad almeno un seggio. In media ogni consigliere nazionale rappresenta circa 42 000 cittadini. Il Consiglio nazionale è chiamato anche «Camera bassa» o «Camera del Popolo».

  • Presidente del Consiglio nazionale nel 2024
    Il Consiglio nazionale è presieduto ogni anno da uno dei suoi membri. Nel 2024 il presidente del Consiglio nazionale è Eric Nussbaumer (PS). Pianifica e dirige i dibattiti del Consiglio, conduce l’Ufficio del Consiglio e rappresenta il Consiglio verso l’esterno.

  • Sistema proporzionale
    Le elezioni del Consiglio nazionale hanno luogo ogni quattro anni, nella maggior parte dei Cantoni secondo il sistema proporzionale. Questo significa che i seggi di un Cantone sono suddivisi in base al numero di voti per i diversi partiti. In questo modo nel Consiglio nazionale sono rappresentati anche i partiti minori.

  • Data delle elezioni del Consiglio nazionale
    Le prossime elezioni si terranno il 24 ottobre 2027.

Camera alta: il Consiglio degli Stati

  • Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri e rappresenta i Cantoni, chiamati anche «Stati». Venti Cantoni hanno due seggi, sei Cantoni un solo seggio ciascuno. Questi sei Cantoni sono quelli che fino al 1999 erano considerati nella Costituzione federale «Semicantoni», ovvero Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Basilea Città e Basilea Campagna. All’interno del Consiglio degli Stati il numero di abitanti di un Cantone non è rilevante. Il Cantone di Uri, piccolo in termini di numero di abitanti, ha due seggi come il Cantone di Zurigo, che è densamente popolato. Questo sistema permette di controbilanciare il peso che i Cantoni più popolati hanno nel Consiglio nazionale. Il Consiglio degli Stati è spesso chiamato «Camera alta» o «Camera dei Cantoni». 

  • Presidente del Consiglio degli Stati nel 2024
    Il Consiglio degli Stati è presieduto ogni anno da un membro diverso del Consiglio. Nel 2024 la presidente del Consiglio degli Stati è Eva Herzog (PS). Pianifica e dirige i dibattiti del Consiglio, conduce l’Ufficio del Consiglio e rappresenta il Consiglio verso l’esterno.

  • Sistema maggioritario
    Le elezioni del Consiglio degli Stati hanno luogo ogni quattro anni, nella maggior parte dei Cantoni contemporaneamente alle elezioni del Consiglio nazionale. Le elezioni si svolgono quasi ovunque secondo il sistema maggioritario: viene cioè eletto chi riceve più voti. I Cantoni decidono autonomamente quando e come nominare i propri rappresentanti al Consiglio degli Stati.

  •  Data delle elezioni del Consiglio degli Stati
    Le prossime elezioni si terranno in aprile o nell’ ottobre 2027.

Assemblea federale plenaria

Per determinati oggetti il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono nell’«Assemblea federale plenaria». Quest’ultima elegge i membri del Governo e del Tribunale federale, il cancelliere della Confederazione e il procuratore generale della Confederazione. Le due Camere si riuniscono anche per prendere atto delle dichiarazioni del Consiglio federale e per decidere sui conflitti di competenza.

Date delle sessioni 2023

In primavera, estate, autunno e inverno hanno luogo le sessioni parlamentari, ciascuna della durata di tre settimane: in questo arco di tempo il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono per discutere e decidere sui vari oggetti. Le Camere deliberano separatamente, ma sotto lo stesso tetto, ovvero nel Palazzo del Parlamento a Berna. Tra una sessione e l’altra si tengono le sedute degli Uffici, dei gruppi parlamentari e delle commissioni.

Date delle sessioni 2024

  • Sessione primaverile:
    26 febbraio – 15 marzo

  • Sessione estiva:
    27 maggio – 14 giugno

  • Sessione autunnale:
    9 – 27 settembre

  • Sessione invernale:
    2 – 20 dicembre

  • Sessione speciale (se necessario):
    15 – 19 aprile

  • Elezione del presidente della Confederazione e del vicepresidente del Consiglio federale: 2 dicembre

  • Elezione del presidente della Confederazione e del vicepresidente del Consiglio federale: 11 dicembre

Le sedute sono aperte al pubblico. I dibattiti sono trasmessi in diretta sul sito del Parlamento e dopo circa un’ora sono pubblicati nel Bollettino ufficiale sotto forma di verbale integrale con video:
www.parlamento.ch



Distribuzione dei seggi nel Consiglio nazionale


Distribuzione dei seggi nel Consiglio degli Stati

Dibattiti parlamentari
Nonostante abbiano esattamente gli stessi diritti, le due Camere si differenziano per diversi aspetti, oltre al numero di membri. Nel Consiglio nazionale i dibattiti sono regolamentati in modo più severo, il tempo di parola è limitato. Per prendere la parola, i consiglieri nazionali si recano al podio degli oratori. Nel Consiglio degli Stati i parlamentari parlano dal proprio posto senza alcun limite di tempo per il loro intervento. Durante i dibattiti tutti possono intervenire. In questo modo rimane più spazio per prese di parola spontanee.


Partiti e gruppi parlamentari

In Parlamento sono rappresentati 10 partiti, nessuno dei quali detiene la maggioranza (à pag. 31). Nell’Assemblea federale plenaria (Consiglio nazionale e Consiglio federale riuniti) cinque partiti raggiungono una forza elettorale superiore al 10 per cento: UDC (24 %), PS (20%), PLR (17 %), Alleanza del Centro (15 %) e i Verdi (13 %). Questi partiti sono rappresentati all’interno del Consiglio federale, ad eccezione dei Verdi, i quali hanno raggiunto per la prima volta una forza elettorale superiore al 10 per cento in occasione delle elezioni parlamentari del 2019. Nel funzionamento del Parlamento i gruppi parlamentari svolgono un ruolo però più importante rispetto a quello dei partiti.

Politicamente il Parlamento è suddiviso in sei gruppi parlamentari, formati da membri dello stesso partito o di partiti che hanno posizioni affini. Anche i membri di piccoli partiti cantonali e i senza partito si uniscono perlopiù in un gruppo parlamentare. Un gruppo parlamentare consta di almeno cinque membri.

Nel Consiglio nazionale l’appartenenza a un gruppo parlamentare è particolarmente importante, poiché costituisce una condizione per entrare a far parte di una commissione. Più un gruppo parlamentare è grande, maggiore è il numero di seggi di cui dispone nelle commissioni e di conseguenza anche la sua influenza in Parlamento. Nel Consiglio degli Stati i gruppi parlamentari svolgono invece un ruolo minore.

I gruppi parlamentari sono fondamentali per la formazione dell’opinione. Esaminano gli oggetti parlamentari importanti prima che siano sottoposti ai Consigli e tentano di trovare un’intesa su una posizione comune che i parlamentari possano difendere sia davanti al loro Consiglio sia davanti ai media e al pubblico.


Commissioni e delegazioni

In totale il Parlamento si compone di 246 membri. Con così tante persone risulta difficile discutere un tema, motivo per il quale tutti gli oggetti vengono esaminati in via preliminare dalle commissioni. Le loro sedute non sono pubbliche. Le commissioni del Consiglio nazionale constano di 25 membri, quelle del Consiglio degli Stati di 13. Esistono vari tipi di commissioni:

Commissioni tematiche
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno nove commissioni che trattano determinati settori. Esaminano tutti gli oggetti prima che vengano sottoposti al loro Consiglio e seguono lo sviluppo sociale e politico nei rispettivi settori.

Settori:

  • affari giuridici

  • politica di sicurezza

  • istituzioni politiche

  • economia e tributi

  • sicurezza sociale e sanità

  • scienza, educazione e cultura

  • trasporti e telecomunicazioni

  • ambiente, pianificazione del territorio ed energia

  • politica estera

Commissioni di vigilanza
Due commissioni di ciascuna Camera si occupano della vigilanza: una sulle finanze e l’altra sulla gestione di altre autorità federali (Commissione delle finanze e Commissione della gestione). La forma più severa di vigilanza parlamentare è esercitata dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta (CPI).

Delegazioni
Le delegazioni sono composte da membri di entrambe le Camere. Tre delegazioni svolgono compiti di vigilanza, sette rappresentano il Parlamento svizzero presso assemblee parlamentari internazionali e altre cinque delegazioni curano le relazioni con i Parlamenti degli Stati limitrofi.

Video «Sala della commissione 287 – Qui si fa politica. Un film sul Parlamento svizzero

Strumenti del Parlamento

I parlamentari, i gruppi parlamentari e le commissioni possono sollecitare l’adozione di misure, proporre nuove leggi e richiedere informazioni o rapporti. Questi interventi sono quasi sempre rivolti al Consiglio federale.

  • Con un’iniziativa parlamentare i parlamentari, i gruppi parlamentari o le commissioni possono proporre di elaborare un progetto di legge. Se le due Camere l’approvano, una commissione si occupa dell’elaborazione del progetto.

  • Con una mozione il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge o di ordinanza oppure di prendere un provvedimento. Una mozione deve essere accolta da entrambe le Camere.

  • Un postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di proporre un disegno di legge o di prendere un provvedimento nonché di presentare un rapporto in merito. Il postulato è accolto se una Camera lo approva.
    Prima che una mozione o un postulato arrivi a una Camera, il Consiglio federale formula una raccomandazione. Gli interventi di cui è raccomandata l’adozione sono trattati in modo accelerato. La raccomandazione è preparata dal dipartimento competente.

  • Con un’interpellanza il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su eventi e affari della Confederazione importanti sul piano della politica estera e della politica nazionale. La risposta del Consiglio federale è talvolta discussa nel Consiglio degli Stati, mentre le interpellanze «urgenti» sono discusse anche nel Consiglio nazionale.

  • Anche con un’interrogazionesono chieste informazioni al Consiglio federale. L’interrogazione è liquidata con la risposta scritta del Consiglio federale e non è discussa nella Camera. Le interrogazioni «urgenti» devono essere trattate dal Consiglio federale nel corso della stessa sessione.

  • Durante l’ora delle domande nel Consiglio nazionale i parlamentari possono porre al Consiglio federale domande in merito a temi attuali. Le domande devono essere presentate una settimana prima in forma scritta e le risposte sono date oralmente da parte del capo del dipartimento competente.


Numero di interventi per parlamentare