IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
Strumenti parlamentari
Ogni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati può proporre, mediante un cosiddetto «intervento», di adottare nuove disposizioni costituzionali o nuove leggi oppure di modificare quelle esistenti. Può inoltre incaricare il Consiglio federale e l’Amministrazione di redigere rapporti o richiedere loro determinate informazioni.
Per ogni intervento depositato, il Consiglio federale e l’Amministrazione sono chiamati a svolgere accertamenti e a esprimere il loro parere prima che la competente commissione e poi la Camera si esprimano. Per poter avere un seguito, gli interventi devono trovare il consenso di diverse maggioranze: nelle commissioni incaricate dell’esame preliminare, in una o addirittura in entrambe le Camere. Raggiungere un consenso non è del tutto scontato poiché spesso gli interventi sollevano questioni politicamente controverse.
Gli strumenti parlamentari sono ampiamente utilizzati: nel 1996 ogni deputato ha presentato mediamente 3,6 interventi; nel 2009 erano 9,4, mentre il loro numero è leggermente diminuito nel 2011 (8 interventi per deputato). Negli ultimi anni il loro numero è costantemente aumentato. Dopo il 2018 (9,6 interventi) l’anno 2019 ha segnato un nuovo record con 10,3 interventi per deputato.
L’iniziativa parlamentare consente ai singoli membri delle Camere di proporre al Parlamento l’emanazione di una legge, sia sottoponendogli semplicemente la loro idea sia elaborando direttamente un progetto di legge. Con la mozione i parlamentari delegano al Consiglio federale parte delle loro competenze, chiamandolo a legiferare su una determinata questione. Il postulato serve invece a incaricare semplicemente il Consiglio federale di esaminare se sia necessario presentare un testo di legge o un decreto oppure adottare provvedimenti, mentre l’interpellanza invita il Consiglio federale a dare informazioni su importanti eventi di politica interna o estera.
Commissioni
Forse c’è chi si stupisce di fronte alle sale semivuote del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Quando gli oggetti approdano sui banchi del Parlamento gran parte del lavoro è comunque già liquidata e molte decisioni preliminari sono state prese. Questa fase preparatoria si svolge nelle commissioni, dove avviene l’esame preliminare.
Le commissioni tematiche sono nove e si occupano principalmente dell’esame preliminare delle leggi. Ognuna di esse è competente per determinati settori quali i trasporti, gli affari giuridici, la politica estera o sociale. Vi sono inoltre la Commissione delle finanze e la Commissione della gestione, incaricate di vigilare sulle finanze della Confederazione e sull’attività del Consiglio federale e dell’Amministrazione. In casi speciali può essere istituita una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) per indagare su determinati fatti e ambiti.
Contrariamente alle sedute del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, le riunioni delle commissioni non sono pubbliche. Il fatto di dibattere a porte chiuse consente ai membri di confrontarsi più apertamente. Le commissioni informano i media al termine delle sedute. Le commissioni del Consiglio nazionale sono composte di 25 membri ciascuna, quelle del Consiglio degli Stati di 13. La composizione dipende dalla forza dei gruppi parlamentari.
Film «Aula 286»: Attività commissionale a porte chiuse