LA SEPARAZIONE DEI POTERI
La separazione dei poteri impedisce la concentrazione di potere
presso singoli individui o istituzioni e pone un ostacolo all’abuso di potere.
Il potere è suddiviso fra i tre livelli dello Stato: legislativo, esecutivo e
giudiziario. Una persona non può appartenere contemporaneamente a più di una
delle tre autorità federali. La Svizzera ha introdotto la separazione dei
poteri con la costituzione dello Stato federale nel 1848.
Potere esecutivo
Applicare le leggi
Il Consiglio federale è il Governo della
Svizzera. Esso dirige gli affari correnti e attua le decisioni legislative del
Parlamento. Ognuno dei sette membri del Collegio governativo è a capo di un
dipartimento. Con la Cancellaria federale, i sette dipartimenti riuniti
costituiscono l’Amministrazione federale.
Potere legislativo
Decidere le leggi
Il Parlamento è composto dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Entrambe le Camere hanno pari importanza. Insieme formano l’Assemblea federale plenaria. Il Parlamento emana leggi e sorveglia la gestione del Paese da parte del Consiglio federale e del Tribunale federale.
Potere giudiziario
Elaborare la giurisprudenza
Il Tribunale federale è il tribunale supremo della Svizzera. Esso vigila ai fini di un’applicazione uniforme del diritto e tutela i diritti dei cittadini. Quale istanza suprema, decide inoltre in merito alle controversie fra il cittadino e lo Stato oppure fra la Confederazione e i Cantoni.
In Svizzera circa 5,5 milioni di donne e uomini possono partecipare alle elezioni federali. I giovani di età inferiore ai 18 anni e gli stranieri non hanno diritto di voto e di elezione a livello federale.
Il Popolo svizzero elegge il Parlamento (legislativo). Esso rappresenta quindi l’istanza politica suprema della Svizzera. Il Consiglio nazionale rappresenta tutta la popolazione, il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni. Le elezioni federali hanno luogo ogni quattro anni.
Il Parlamento elegge diverse istanze:
- l’Esecutivo: i sette membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione. La durata del loro mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile.
- Il Giudiziario: il presidente del Tribunale federale, i giudici del Tribunale federale e dei tre tribunali di prima istanza.
- Il procuratore generale della Confederazione: è responsabile dell’avvocatura di Stato, cui compete fra l’altro il perseguimento di delitti in relazione con sostanze esplosive e atti di spionaggio, come pure di delitti commessi da impiegati della Confederazione.
Il Parlamento esercita l’alta
vigilanza sul Consiglio federale e sull’Amministrazione federale, nonché sui
tribunali della Confederazione e sul Ministero pubblico della Confederazione. I
membri del Parlamento sono eletti a loro volta dal Popolo e sono tenuti a rendergli
conto.